Catasto delle aree boscate percorse dal fuoco
La Legge n. 353/2000 e, in particolare, l’art. 10, comma 1, definisce specifici divieti e prescrizioni relativamente alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:
-
Queste zone non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente; in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto precedente, pena la nullità dell’atto.
-
Per queste zone è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
-
Sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
-
Sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.
Annualmente, la Giunta Comunale conferma il catasto esistente o approva l'aggiornamento dello stesso, qualora si siano verificati incendi.